Legge regionale per l'organizzazione di viaggi

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Organizzazione viaggi senza scopo di lucro

Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 7 del 2003  

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La finalità della presente legge consiste nel disciplinare l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici, in forma professionale e non.
L'esigenza di dare una disciplina più attuale, più vicina alla realtà e diretta a tutelare il cittadino che sceglie un'opportunità di viaggio, nonché quella d'individuare nuovi meccanismi che garantiscano le agenzie che operano nella correttezza e nel rigore normativo, ha portato alla stesura di un nuovo articolato che introduce alcune novità.

La legge obbliga tutti i soggetti proponenti (comprese le associazioni senza fini di lucro) alla stipula di una polizza assicurativa a favore della clientela alla quale è diretta l'offerta turistica.

Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza sull'attività svolta dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti (compresa l'applicazione delle sanzioni), nonché il riconoscimento della qualifica di IAT agli uffici di informazione turistica.

La legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 7 del 2003 regolamenta anche i viaggi organizzati in forma non professionale, nell'articolo 18 che dice:

Art. 18 - Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.

2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Occorre quindi che tutti i partecipanti alle gite o ai viaggi organizzati dai nostri Circoli siano tesserati da almeno 3 mesi (nella tessera è già compresa anche la copertura assicurativa, e il circolo organizzatore ha già con l'affiliazione all'ANSPI una polizza assicurativa di responsabilità civile) e occorre inviare all'Ente Provincia entro il 31 marzo di ogni anno il programma dell'attività turistica prevista. Tale modulo può essere consegnato dal legale rappresentante all'ufficio Turismo della Provincia di Reggio Emilia in Vicolo dei Servi, 2 (laterale di Corso Garibaldi) a Reggio Emilia e in copia, per conoscenza, anche alla segreteria zonale ANSPI.

  Modulo per la comunicazione di un viaggio alla Provincia

(si può richiedere al comitato zonale un modulo personalizzato per il proprio circolo)

 

 

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