ITER PER IL CAMBIO DEL 

PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE 

DEL CIRCOLO

   

In queste settimane molti parroci stanno cambiando parrocchia o sede per il proprio incarico. Questo comporta per alcuni Circoli o Associazioni la necessità di sostituire il Presidente.

 

Indichiamo le procedure per la sostituzione del Presidente del Circolo, che, come specificato nello Statuto, può avvenire per dimissioni, per vacanza causata da qualsiasi motivo oppure per la decadenza del Consiglio direttivo.

La procedura è la stessa quando il Presidente del Circolo o dell'Associazione è un laico, ma qui prendiamo in considerazione in particolare il caso in cui il parroco o il curato è Presidente del Circolo e viene trasferito da una Parrocchia all’altra o ad un nuovo incarico. Occorre in questo caso che presenti per coerenza le dimissioni scritte, anzitutto per correttezza nei confronti dei soci del circolo e nei confronti del nuovo parroco, ma anche per rispetto nei confronti della nuova comunità o realtà in cui il sacerdote va ad inserirsi.

A questo punto si aprono due strade, differenti per il tipo di statuto in vigore nel Circolo o Associazione:

1 - se lo statuto è conforme al Decreto Legislativo n° 460 del 4 dicembre 1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

2 - se è anche stato adeguato alla Legge 28/02 - Finanziaria  2003 art. 90 "Disposizioni per l'Attività sportiva dilettantistica" divenendo anche Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD).

 

Caso 1 (circolo o Associazione con statuto non aggiornato alla legge 289/02, quindi non ASD).

Nel primo caso il Consiglio del Circolo/Associazione reintegra il consigliere uscente (il posto lasciato vuoto dal presidente parroco) con il primo dei non eletti dall'ultima assemblea elettiva, o quello seguente fino ad esaurimento dell'elenco dei non eletti. Il Consiglio così reintegrato elegge il nuovo Presidente (che non può essere allora il nuovo parroco). Se mancano i non eletti, oppure nessuno accetta di subentrare in consiglio, oppure si è orientati ad assegnare la carica di Presidente al nuovo Parroco, si convoca un’Assemblea straordinaria Elettiva (anche per l'elezione di un solo consigliere, oppure per il rinnovo completo di tutto il direttivo se la sua scadenza fosse ormai prossima, oppure per dimissioni in blocco o della maggioranza dei suoi membri), e se si vuole l’elezione del nuovo parroco nel Consiglio Direttivo, occorre inserirlo nella lista dei candidati, dopo averlo tesserato per il proprio circolo o associazione. Solo con l’elezione assembleare il nuovo parroco farà parte del consiglio, il quale legittimamente potrà eleggerlo alla carica di presidente

Nel periodo di presidenza vacante, entra in funzione il vice presidente, il quale ha il dovere di convocare il consiglio per ottemperare ai seguenti obblighi:

  • prendere atto e accettare le dimissioni del presidente con apposito verbale,

  • proclamare consigliere il primo dei non eletti all’ultima assemblea elettiva,

  • eleggere il nuovo presidente tra i membri del consiglio reintegrato,

  • convocare l’assemblea straordinaria elettiva nel caso in cui:

  1. non sia disponibile nessuno dei non eletti

  2. tra i membri del consiglio reintegrato nessuno sia disponibile per la carica di presidente

  3. il consiglio intenda proporre all’assemblea l’elezione del nuovo parroco.

 

Caso 2 (circolo o Associazione ASD con statuto aggiornato alla legge 289/02).

In questo caso la figura del Presidente è considerata dallo statuto come un organo dell'Associazione, così come il Consiglio e l'Assemblea dei soci. La sua elezione avviene quindi direttamente in Assemblea con votazione separata rispetto a quella per il Consiglio direttivo. Si procede con la convocazione di una Assemblea straordinaria elettiva e qui si procede con l'elezione del nuovo Presidente tra tutti i soci dell'Assemblea aventi diritto al voto attivo e passivo (l'art. 9 comma 3 dello statuto prevede che siano maggiorenni e in regola con il tesseramento da almeno 20 giorni): tra i soci è opportuno ci sia anche il nuovo Parroco il quale nel frattempo si sarà tesserato per il circolo o Associazione di cui andrà a far parte.

Nel periodo di presidenza vacante, il vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere convocazione dell’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

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Si tenga inoltre presente che:

  • il parroco è responsabile civile, ecclesiale e pastorale della parrocchia e dei beni parrocchiali, quindi anche delle attività che il circolo svolge nell’ambito parrocchiale, e quasi sempre anche dei beni immobili e delle strutture che il circolo usa per l’attività;

  • lo statuto, per i valori di fondo che ispirano l’azione dell’Associazione, che,qualora alla carica di Presidente sia eletto un laico o comunque una persona diversa dal Parroco, almeno Presidenza Onoraria sia attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana, il quale indica l’Assistente Spirituale, il suo servizio pastorale nell’Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di intervento, ma non di voto, essendo una carica solo consultiva.

  • la domanda annuale del circolo per l’affiliazione all'ANSPI, oltre che dal presidente, è obbligatoriamente sottoscritta anche dal parroco: senza firma del parroco la domanda non può essere accolta.

 

Eletto il nuovo Presidente, è necessario comunicare ENTRO 30 GIORNI la variazione dati del rappresentante legale del circolo / oratorio presentando all’Agenzia delle Entrate o ad un intermediario (commercialista, ..) il modello AA5/6 (o, se il Circolo/Associazione è in possesso anche di Partita Iva, il modello AA7/9) insieme alla copia del verbale (o un estratto di verbale) in cui il nuovo Presidente risulta eletto con la fotocopia di un documento d'identità valido.

Se si è provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non è necessario trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica tramite intermediario abilitato un nuovo modello EAS nel quale siano riportati i dati del nuovo legale rappresentante (Presidente) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la variazione.

Comunicare la variazione anche al proprio comune e al preposto ufficio della provincia nel caso in cui l'associazione sia iscritta al registro dell'associazionismo, oltre che a tutti quei soggetti (banca, fornitori, ...) con cui l'associazione è in contatto.

Infine, comunicare i dati del nuovo Presidente all'ANSPI trasmettendo al proprio comitato zonale ANSPI una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale / partita IVA rilasciato dall’ufficio con l’indicazione del nuovo Presidente insieme ad una copia del verbale dell'elezione e una copia di un suo documento d'identità in corso di validità.

 

 

 

DOCUMENTAZIONE

 

L'iter per il cambio del Presidente scaricabile e stampabile

MODULO AA 5/6 per la richiesta di attribuzione o variazione dati relativi al codice fiscale 

MODULO AA 7/9 per la richiesta di attribuzione o variazione dati relativi alla Partita IVA

 

 

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