CONVENZIONI ASSICURATIVE

Presidenza Nazionale ANSPI Via Galileo Galilei, 71 25128 Brescia Tel 030304695 Fax 030381042 e-mail info@anspi.it CATTOLICA ASSICURAZIONI – VIA PIETRO GIARDINI, 363 – 41121 MODENA – tel 059/341168 e-mail: assicurazione@anspi.it

Cosa è coperto dalle convenzioni tra ANSPI e Cattolica?

Le sole attività autorizzate e gestite dall’ANSPI e/o da suoi Comitati territoriali e Oratori/Circoli regolarmente affiliati, rientranti nel proprio statuto e non esplicitamente escluse dalla Convenzione perché definite attività pericolose. Non valgono le attività “spontanee” e/o di altri Enti, Associazioni, Parrocchie.

Nell’organizzazione di attività in genere, che prevedano la partecipazione di un pubblico e/o di fruitori di servizi predisposti dall’oratorio/circolo, è sempre obbligatorio il rispetto dei regolamenti previsti dalle autorità civili, sanitarie e di pubblica sicurezza e l’idoneità dei locali o degli ambienti.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta, oltre al rischio di incorrere in sanzioni amministrative e penali, l’inoperatività delle coperture assicurative

A titolo di esempio, ecco un elenco degli sport “pericolosi”, così definiti ed esclusi dalla convenzione assicurativa:

  • sport aerei e paracadutismo,
  • pugilato, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme,
  • scalata di roccia o ghiacciaio e speleologia,
  • salto dal trampolino con sci o idrosci e sci acrobatico, bob,
  • rugby e football americano,
  • immersione con autorespiratore,
  • partecipazione a gare e competizioni agonistiche non ANSPI (cioè di altre associazioni e/o federazioni)
  • sport non “legali” e/o con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature non autorizzate (ad esempio: corse auto/motoristiche di velocità, sport che prevedano l’uso di armi, utilizzo di “minimoto” ecc. ecc.)

In ogni caso tutte le attività devono essere preventivamente approvate, verbalizzate, calendarizzate e gestite da persone autorizzate dall’oratorio/circolo ANSPI.

La partecipazione alle attività da parte dei minori comporta sempre ed obbligatoriamente la presenza di adulti, autorizzati e preposti dall’oratorio/circolo ANSPI alla sorveglianza.

Come fare a distinguere tra attività dell’ANSPI e quelle della Parrocchia?

Non ci si può sbagliare! È il consiglio direttivo dell’associazione ANSPI che decide quali siano le attività che intende svolgere, quindi tutto ciò che non è pensato, organizzato e gestito dal Circolo non sarà di competenza ANSPI. Se un’attività, qualunque, è stata programmata dal Circolo, questi ne risponderà, altrimenti no!

Il Catechismo può rientrare tra le attività dell’ANSPI?

Vale quanto chiarito al punto precedente. Se il Parroco (per motivi che non riguardano per nulla l’assicuratore) decidesse, d’accordo col Circolo, che il Catechismo viene affidato all’ANSPI ed il Circolo lo facesse rientrare nella sua programmazione, l’Assicuratore potrebbe solo prenderne atto.

Il nuovo Statuto dell’ANSPI (APS 2019) prevede anche questa attività.

Da quando decorre la copertura assicurativa e quando scade?

per i Tesserati la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera ANSPI e cessa alle ore 24 del 31/12 dello stesso anno di tesseramento. Fa fede la data generata dal sistema on-line di richiesta della tessera.

per Associazioni-Oratori-Circoli ANSPI la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di affiliazione e cessa alle ore 24 del 31/12 dello stesso anno. Fa fede la data stampata sul certificato di affiliazione.

Con l’introduzione del sistema di tesseramento on-line fa fede la data di “richiesta tessera”, a patto che la tessera venga stampata (cioè confermata dal Comitato di riferimento).  Questa  data  è  già  oggettivamente  ed  ufficialmente  documentata  nella  stampa  dell’elenco tesserati che il programma genera in automatico. Sarà questa la data che dovrà essere comunicata nella eventuale compilazione del modulo denuncia sinistro da inviare all’Agenzia di Assicurazione.

Chi può ritenersi coperto dalle polizze in convenzione ANSPI-Cattolica?

Persone fisiche cui ANSPI ha conferito la qualità di tesserato associato agli Oratori e Circoli ANSPI tramite rilascio della tessera dietro pagamento della quota associativa e identificabili nel sistema informatizzato ANSPI dove risulteranno i nominativi e la data di richiesta della tessera per l’anno in corso e che non abbiano ancora compiuto l’85° anno di età.

Associazioni-Oratori-Circoli che svolgono attività secondo le linee programmatiche ed istituzionali dell’ANSPI e in regola con i pagamenti delle quote associative per l’anno di tesseramento in corso.

Le coperture assicurative dell’ANSPI valgono anche per attività organizzate all’estero?

La garanzia è valida in tutti i Paesi della Comunità Europea e, per attività turistica, si estende a tutto il mondo. Deve comunque trattarsi di una attività ANSPI.

Un singolo Circolo può aumentare i massimali e le somme assicurate nelle Convenzioni?

lo può fare certamente, ma non alle condizioni di costo previste dalle Convenzioni! Se così non fosse che forza avrebbe una Convenzione Nazionale?

Qualcuno afferma che “i massimali delle Convenzioni sono ormai scricchiolanti”!

È sufficiente andare a verificare i Massimali e le somme assicurate delle altre Associazioni Nazionali (vedi C.S.I. – ARCI/UISP – AZIONE CATTOLICA) per accorgersi che, invece, i massimali di ANSPI sono superiori e, soprattutto, hanno solo la franchigia (risibile) di 50 Euro nelle spese mediche, mentre tutte le altre Associazioni hanno franchigie almeno quadruple nelle spese mediche ed hanno franchigia sull’Invalidità Permanente. L’affermazione, pertanto, non trova alcun riscontro nella realtà!

Dobbiamo necessariamente tesserare persone che vorrebbero partecipare ad una sola attività?

Non è l’assicuratore che obbliga a tesserare le persone interessate ad una sola attività, ma la Legge Italiana! Nessuno può partecipare ad attività che siano esclusive di un Ente o di un’Associazione se non ne è Socio.

Se qualcuno ha già una sua Polizza Infortuni e non gli interessa la Responsabilità Civile, può partecipare a qualche attività senza tesserarsi?

Certamente no! Perché se ANSPI lo ammettesse a quella attività e proprio questa persona dovesse provocare un danno a terzi ne dovrebbe rispondere ANSPI… e come potrebbe farlo se questa persona non risulta associato? In questo caso sarebbe il Consiglio Direttivo di quel Circolo che dovrebbe rispondere in proprio dei danni arrecati a terzi!

Diritti e doveri del Socio ANSPI in caso di sinistro

diritti   Ottenere la liquidazione spettante contrattualmente nei tempi previstiOttenere tutte le informazioni non vietate dalla “privacy” per l’esercizio dei propri diritti, coerentemente alle disposizioni sulla “trasparenza” (vedi giorni ed orari per le informazioni telefoniche)Rispettare i tempi previsti per l’invio del modulo di denuncia e rispettare i tempi previsti per la “prescrizione”Farsi assistere da un legale di fiducia, solo per danni con responsabilità (nel caso non sia ritenuta “congrua” la liquidazione proposta)Ottenere dall’Agenzia Generale di Sassuolo un servizio di massima chiarezza, trasparenza e puntualitàOttenere le informazioni sulla propria posizione assicurativa
doveri   Compilare dettagliatamente ed integralmente il modulo di denuncia (firme in originale)Dichiarare ogni dato ed ogni circostanza con la massima precisione e veridicità  Ottenere fotocopia di documenti non vietati dalla “privacy” (vedi fax ed e-mail)Trasmettere all’assicurazione le ricevute di spese mediche (in originale) Citare sempre, sia nelle telefonate che nella corrispondenza, il numero di sinistro, che verrà comunicato nella lettera/mail che riceverete a casaFornire l’indirizzo email obbligatorio

Quale iter si deve seguire in caso di infortunio?

  • Se necessario, recarsi al pronto soccorso più vicino precisando e facendo scrivere nel referto che l’infortunio si è verificato durante un’attività ANSPI.
  • Compilare con estrema cura e in ogni sua parte l’apposito modulo per la denuncia di sinistro, facendolo firmare all’infortunato (o ad un genitore in caso di minore), al responsabile dell’attività e al presidente, poi questo modulo IN ORIGINALE deve arrivare entro tre giorni dal verificarsi dell’evento (o comunque al più presto possibile) al comitato zonale di appartenenza insieme ad eventuali FOTOCOPIE del referto/certificato medico del pronto soccorso o del medico curante e altra documentazione necessaria per aprire la pratica, compreso eventuale volantino dell’evento o copia della pagina del libro verbali in cui risulta deliberata l’attività in cui è avvenuto il sinistro. In questa fase NON INVIARE documenti di spese in originale: queste devono essere conservate dall’infortunato e successivamente inviate all’assicurazione per ottenerne il rimborso.
  • L’incaricato del comitato zonale verifica l’esattezza e la veridicità dei dati relativi al tesseramento, controlla che il modulo sia completo, copila e sottoscrive le parti di propria copmpetenza e invia all’Assicurazione il modulo IN ORIGINALE e il resto della documentazione compreso l’elenco dei tesserati (emesso dal sistema informatico di teseramento ANSPI) nel quale risulta il nome dell’infortunato, il numero e la data di richiesta di tessera, tenendo in archivio sotto chiave una copia della documentazione. È assolutamente necessario che la denuncia sia compilata in ogni sua parte e riporti la descrizione dettagliata del fatto, delle cause e delle conseguenze: non sono accettate descrizioni sommarie.
  • Con l’invio della denuncia in originale il rapporto diventa diretto tra l’assicurazione e l’infortunato.
  • L’agenzia di Assicurazione verifica e valuta il modulo “denuncia sinistro”, e se non sussistono problemi, errori, irregolarità o motivi che ne impediscano l’accettazione, apre la pratica assegnando il numero di sinistro ed inviando direttamente all’indirizzo mail indicato nel modulo di denuncia sinistro una comunicazione in cui indica le istruzioni da seguire e la documentazione da consegnare entro un anno per non entrare in prescrizione. La documentazione và inviata ad avvenuta guarigione o comunque quando si terminano le cure IN ORIGINALE. Comprende il certificato medico di guarigione, le spese mediche sostenute e le coordinate bancarie per l’eventuale bonifico. Nel caso in cui il danneggiato è un minore bisogna indicare i nominativi di entrambi i genitori o di chi esercita patria potestà.
  • Se si ritiene di aver riportato una invalidità permanente è indispensabile essersi sottoposti a propria cura a visita medico-legale.
  • La pratica si chiude quando è pervenuta tutta la documentazione in originale. La polizza non prevede il rimborso degli onorari di patrocinatori legali (avvocati e studi di infortunistica) che sono a carico dell’infortunato, né quello dell’onorario della visita medico-legale.
  • Ogni attività diversa da quanto sopra indicato non fa che ritardare e complicare l’iter del risarcimento.

Cosa sono le clausole limitative come franchigia e scoperto?

La clausola di franchigia definisce contrattualmente una certa somma di denaro, che, in caso di sinistro, rappresenta il valore non coperto dall’assicurazione ma direttamente a carico dell’assicurato. Si tratta di un importo prestabilito che nelle convenzioni ANSPI-Cattolica è di appena 50 euro per le spese mediche, e fisso al 5% in caso di invalidità permannente ma solo per gli ultra-ottantenni (mentre per gli altri non c’è franchigia in questo caso).

Lo scoperto, come la franchigia, lascia una parte del danno o dei costi a carico dell’assicurato.

La differenza fondamentale tra franchigia e scoperto è il fatto che, se la franchigia è normalmente prefissata come cifra e di conseguenza determinabile a priori (a parte il caso dell’invalidità per gli ultra-ottantenni), lo scoperto è sempre espresso in percentuale e di conseguenza non è possibile definire a quanto ammonta se non ad incidente avvenuto ed a danni quantificati.

Lo scoperto viene calcolato sul danno mentre la franchigia su un determinato valore assicurato.

Contatti

Fare riferimento alla segreteria del proprio comitato zonale ANSPI o al sito internet dell’Anspi nazionale e/o zonale per le prime pratiche (prime informazioni, richiesta o ricerca del modulo da compilare, consegna modulo compilato e firmato da inviare all’Assicurazione), quindi per qualsiasi esigenza o informazione o dubbio relativamente allo svolgimento della pratica telefonare il martedì e giovedì mattina  dalle 9:00 alle 12:30 al numero di telefono (è anche fax) 059 554780 o scrivere all’indirizzo e-mail: assicurazione@anspi.it e/o bonini.cattolica@gmail.com. L’agenzia si trova in VIA PIETRO GIARDINI, 363 – 41121 MODENA – tel 059/341168.

(Matteo Catellani – ANSPI REGGIO EMILIA)

Al seguente link alla pagina riservata del sito dell’ANSPI Nazionale (è necessario accedere con le proprie credenziali, che dovrebbero coincidere con quelle del tesseramento) è possibile trovare le convenzioni assicurative aggiornate e tutti i documenti necessari in caso di sinistro.

https://www.anspi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=141

Attenzione! Si ricorda che è vietata la diffusione non autorizzata dei documenti presenti in questa sezione del sito.

Si ricorda che la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera ANSPI e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno dell’anno solare.
Per informazioni, consulenza e comunicazioni con l’agenzia:

NB Le società sportive aderenti facciano riferimento ai rispettivi Comitati zonali per verificare le precise condizioni di applicazione della polizza